Consigliere di Parità


 Interrogazione al ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per

“sapere se ed in base a quale nuova interpretazione delle norme di legge vigenti che regolano l\’ufficio e le funzioni della figura in esame, perciò stesso distante dai criteri sin qui offerti dallo stesso giudice costituzionale e dallo stesso Ministero, il Ministro in indirizzo intenda procedere all\’applicazione della procedura di spoil system nei confronti dell\’ufficio di consigliera e consigliere di parità”.

Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 081 del 29/10/2008

SENATO DELLA REPUBBLICA—— XVI LEGISLATURA ——

81a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2008

(Pomeridiana)

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 Presidenza del vice presidente CHITI,

indi della vice presidente BONINO

e del vice presidente NANIA

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FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ADAMO, AMATI, BASTICO, CARLONI, DELLA MONICA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MONGIELLO, NEGRI, SOLIANI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

da un comunicato stampa del 23 ottobre 2008 si è avuta notizia che il 13 ottobre il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali avrebbe avviato un procedimento di verifica sulla possibile applicazione delle norme vigenti in materia di spoil system, ai sensi dell\’articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 e dell\’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 145 del 2002, nei confronti dell\’ufficio di consigliere nazionale di parità;

gli uffici di consigliere nazionale, regionale e provinciale di parità sono disciplinati dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (”Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in attuazione dell\’articolo 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246″). La disciplina specifica dettata dal legislatore in materia di pari opportunità stabilisce modalità e criteri per la nomina, nonché le attribuzioni, la durata del mandato, i compiti e le funzioni della consigliera o del consigliere nazionale di parità, oltre che di quelli regionali e provinciali. Tale disciplina è completamente indipendente dalle norme generali di legge sull\’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione stabilite, invece, dal decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali non vi è alcun riferimento. Allo stesso modo, il Codice delle pari opportunità, entrato in vigore nel 2006, non richiama la legge n. 145 del 2002, né sul punto della durata di tale ufficio, né sul punto della cessazione/decadenza dal medesimo. Si sottolinea, invece, che il Codice delle pari opportunità prevede un unico caso di decadenza dall\’incarico di consigliere di parità, e cioè quello di mancata presentazione al Ministro della relazione annuale sull\’attività svolta (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 198 del 2006);

l\’articolo 6 della legge n. 145 del 2002 in materia di spoil system si riferisce alle nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati conferite dal Governo o dai Ministri. A tale proposito la Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 2006, ha chiarito che la ratio di tale disposizione sullo spoil system è di garantire la possibilità agli organi politici di scegliere soggetti idonei ad assicurare un andamento dell\’azione amministrativa coerente con l\’indirizzo politico statale, precisando che l\’istituto dello spoil system rappresenta un\’eccezione limitata agli incarichi di diretta collaborazione con l\’organo di indirizzo politico;

le funzioni ed i compiti del consigliere e dei consiglieri di parità sono stabiliti dall\’articolo 15 del Codice delle pari opportunità e consistono, oltre che nella realizzazione di programmi e azioni positive per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel garantire l\’attuazione del principio costituzionale di parità nella sorveglianza e rilevazione in merito ai fenomeni di squilibrio e di discriminazione di genere, nei confronti di soggetti sia privati che pubblici, ivi compresa perciò la pubblica amministrazione;

l\’articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006, inoltre, stabilisce che l\’ufficio delle consigliere e dei consiglieri nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale deve fornire i mezzi strumentali e logistici per il suo funzionamento, ma, allo stesso tempo, precisa che tale ufficio è funzionalmente autonomo dall\’amministrazione dello Stato presso cui è ubicato. L\’indipendenza e l\’autonomia, nonché la terzietà, della consigliera e del consigliere nazionale di parità sono state, peraltro, riconosciute dallo stesso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con note del proprio Ufficio legislativo e del Segretario generale del Ministero, con le quali si chiariva che la figura della consigliera e del consigliere di parità rivestono carattere di autonomia e di indipendenza e che tale ufficio determina in piena libertà le priorità di intervento, i programmi di azione e tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei propri compiti, escludendo ogni forma di subordinazione agli organi di vertice ministeriali;

la circostanza che la nomina del consigliere o consigliera di parità sia governativa, essendo questa modalità di nomina, sia pure con alcune integrazioni procedimentali, già prevista financo per i componenti di alcune Authorities ed, in prospettiva, auspicata per tutte le Autorità indipendenti, non depone comunque a favore di un\’interpretazione di possibile applicabilità delle norme sullo spoil system;

alla luce delle precedenti premesse si considera che il legislatore, attraverso la specifica disciplina dettata dal Codice delle pari opportunità in materia di nomina, durata e revoca del mandato, nonché degli specifici requisiti, attribuzioni e funzioni, della consigliera o del consigliere nazionale di parità, abbia voluto garantire l\’azione indipendente e la terzietà di questi organismi e assicurare la loro totale autonomia dagli indirizzi e dai condizionamenti degli organi politici. Si sottolinea, inoltre, come, al contrario, l\’interpretazione data dalla Corte costituzionale, a cui si è già fatto riferimento, in materia di applicazione dello spoil system di cui alla legge n. 145 del 2002 riguardi lo svolgimento di funzioni direttamente dipendenti dall\’indirizzo politico e, infine, che l\’applicazione del comma 8 dell\’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è rivolta, per esplicita previsione di legge, agli incarichi di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, nonché agli incarichi conferiti a dirigenti estranei ai ruoli dell\’amministrazione pubblica di riferimento. Anche queste ultime funzioni dirigenziali sono tutte riconducibili a quelle di espressione diretta degli organi di indirizzo politico della pubblica amministrazione;

le direttive comunitarie in materia di pari opportunità (direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE), stabilendo la creazione di Organismi di parità da parte degli Stati membri, sanciscono lo statuto di indipendenza di cui questi stessi organismi devono godere in relazione all\’assistenza delle vittime di discriminazioni di genere, per lo svolgimento di inchieste e per la pubblicazione di relazioni e la formulazione di proposte e raccomandazioni tese a combattere i fenomeni di discriminazione,

si chiede di sapere se ed in base a quale nuova interpretazione delle norme di legge vigenti che regolano l\’ufficio e le funzioni della figura in esame, perciò stesso distante dai criteri sin qui offerti dallo stesso giudice costituzionale e dallo stesso Ministero, il Ministro in indirizzo intenda procedere all\’applicazione della procedura di spoil system nei confronti dell\’ufficio di consigliera e consigliere di parità.

(3-00352)

 

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