DL Prostituzione

dicembre 2, 2008

2 dicembre 2008 GOVERNO OMBRA - Disegni di legge

‘Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale’
Iniziativa Legislativa

immagine documento Relazione

L’occasione più recente in cui il dibattito politico sulla prostituzione si è concluso con la scrittura di norme espressamente ed organicamente dedicate risale al 1958. Di lì in poi, il dibattito è ripreso, ma non è giunto a modificare quegli orientamenti che cinquanta anni fa davano il titolo – e, quindi il contenuto – alla cd. Legge Merlin: l’abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Nel tempo, si è sempre più consolidata la volontà di contrastare e punire con rigore i comportamenti criminali volti a trarre profitto dalla prostituzione. L’emergenza di forme organizzate di sfruttamento e le modalità violente, inumane di subordinazione di donne, prevalentemente straniere, hanno prodotto specifici interventi normativi sia in ambito penale che di tutela delle vittime. Quel che invece suscita discussione, fa parlare e divide è certamente l’approccio neoabolizionista che la legge Merlin adottò e che portò a non disciplinare la prostituzione e a farne un’attività consentita qualora liberamente esercitata. Addentrarsi su questo terreno, tuttavia, non è stata finora cosa facile, perché tante e divergenti sono le sensibilità, le convinzioni e, quindi, le proposte che ne seguono. Eppure il tema della prostituzione, nei suoi tanti risvolti, è certamente di attualità, interessa l’opinione pubblica sia quando è fonte di conflitto che quando rivela sfruttamento.
La Legge Merlin, invero, ha adesso compiuto cinquanta anni mentre la società è cambiata ed è cambiato il mercato della prostituzione, con la presenza di tante persone immigrate, la tratta di esseri umani, il ruolo di organizzazioni criminali che dalla tratta e dallo sfruttamento traggono ingenti guadagni. Eppure, alcuni principi ispiratori di quella legge risultano ancora attuali e meritevoli di attenta considerazione anche de jure condendo. In particolare, come già previsto dalla legge Merlin, anche oggi si ritiene di non sanzionare l’esercizio in forma autonoma e volontaria dell’attività di prostituzione; di proteggere chi la esercita in condizioni di costrizione o sfruttamento; di garantire un bilanciamento tra le esigenze di chi volontariamente si prostituisce e gli interessi, anche collettivi, suscettibili di confliggere con tali esigenze; di colpire le organizzazioni criminali o i singoli sfruttatori; di tutelare i soggetti deboli e, in particolare, i minori; di favorire percorsi di recupero e di assistenza; di promuovere competenze nei servizi di polizia. E’ evidente che si tratta di linee di azione ancora utilizzabili e che si è valutato di mantenere nel presente testo. La prostituzione è del resto fenomeno poliedrico, che non può essere ricondotto ad unità (tra l’autodeterminazione e lo sfruttamento esistono, infatti, differenti sfumature dipendenti da molteplici fattori e non sempre da motivazioni personali) né può essere, esclusivamente, letto come sintomatico di un disagio sociale o di un sistema delinquenziale. Serve avere un approccio che individui da lato, un complesso di misure penali dirette a colpire le forme di sfruttamento – considerando, altresì, il carattere di clandestinità del fenomeno - e, dall’altro, interventi di carattere sociale volti ad aiutare, concretamente, le vittime della prostituzione. Deve trattarsi di un approccio integrato che tenga conto, allo stesso tempo, della domanda e dell’offerta esistente in tale mercato; ci sono le prostitute e ci sono i loro clienti: gli uni e gli altri sono i protagonisti di uno scambio che coinvolge vissuti diversi, rispetto ai quali non si può certamente restare indifferenti. Occorre, inoltre, considerare il rapporto attuale che vive l’opinione pubblica con la “realtà” prostituzione; ciò soprattutto in relazione alla crescente insofferenza di chi vive in prossimità di luoghi dove la prostituzione viene abitualmente esercitata - considerate anche le modalità e le circostanze in cui essa si manifesta - e, conseguentemente, al pericolo di tensioni e conflitti sociali in cui sfocia la suddetta insofferenza. E sono proprio le modalità o le circostanze della prostituzione - unite ad una informazione spesso enfatizzata - a produrre un crescente senso di insicurezza tra i cittadini, ma anche la consapevolezza degli stessi di vivere in contesti urbani degradati a causa delle sempre meno “pudiche” forme di esibizionismo e di adescamento poste in essere da chi esercita la prostituzione. Tutto ciò ha determinato gli abitanti dei quartieri più frequentati dalle prostitute - anche organizzati in comitati - ad alzare la voce e invocare l’intervento delle istituzioni locali e centrali. Come già sottolineava la legge Merlin, tuttavia, la prostituzione non deve essere considerata esclusivamente un fattore da reprimere, ma come un elemento complesso da gestire anche in un’ottica di sicurezza sociale.
Un intervento normativo in questa materia deve muoversi da un lato nella prospettiva di una mediazione degli interessi confliggenti - da attuarsi anche e soprattutto attraverso un’azione sinergica di soggetti pubblici e privati che operano nel settore della prostituzione - dall’altro, nell’ottica della necessità di approntare un’efficace azione di contrasto verso ogni forma di sfruttamento o costrizione alla prostituzione, ancora più grave quando la vittima è un minore.
In questa direzione si muove il presente disegno di legge cui è sottesa una prospettiva assiologica e di politica del diritto che si caratterizza per due componenti essenziali. In primo luogo, si intende prevenire e reprimere i delitti di prostituzione coattiva, di induzione, reclutamento e sfruttamento dell’altrui prostituzione, rafforzandone la disciplina anche sotto il profilo processuale e sanzionatorio. In conseguenza di ciò si è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per tali reati nonché pene accessorie di natura interdittiva in considerazione della loro particolare efficacia a fini di prevenzione generale e speciale. Inoltre, in ragione dell’efficacia deterrente dimostrata dal sistema della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231 del 2001, si sono estese le ipotesi di illecito ivi previste anche ai casi di delitti di prostituzione coattiva, induzione, reclutamento e sfruttamento introdotti dal presente disegno di legge, qualora realizzati nell’interesse dell’ente. Nell’intento di colpire anche sotto il profilo patrimoniale il racket spesso legato al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, si sono previste anche particolari ipotesi di confisca, particolarmente idonee allo scopo. Al fine di favorire la destinazione sociale dei proventi della confisca così disposta nei confronti dei condannati per tali reati, si è prevista l’assegnazione delle somme derivanti da tali provvedimenti al fondo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri a norma dell’articolo 12 della legge n. 228/2003. In tale fondo confluiranno, altresì, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge de quo. Il fondo così istituito potrà finanziarie iniziative realizzate dalle regioni e dagli enti locali – in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione - volte alla prevenzione dei delitti di prostituzione coattiva, all’integrazione sociale delle vittime e al loro inserimento nel mondo del lavoro, favorendo, altresì, corsi di formazione professionale. Tali interventi sono destinati alle persone vittime delle condotte delittuose previste in materia e di quelle che manifestino la volontà di abbandonare l’attività di prostituzione, alle quali si offrono, in tal modo, percorsi di lavoro e di vita alternativi.
Nella disciplina dell’esercizio della prostituzione qui prevista, non si è, peraltro, omesso di considerare il doveroso bilanciamento tra diritti delle persone maggiorenni che consapevolmente e liberamente scelgono di esercitare la prostituzione e i diritti e gli interessi facenti capo ai cittadini. Proprio in conformità con l’esigenza sottesa a tale bilanciamento, si sancisce, a fronte dell’illiceità amministrativa dell’esercizio dell’attività di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la possibilità per i comuni di escludere tale divieto in alcune zone del territorio comunale, individuate mediante una procedura partecipata tale da coinvolgere gli enti esponenziali degli interessi coinvolti. L’esigenza di un equo bilanciamento tra i vari interessi coinvolti nella disciplina della prostituzione è infatti, come noto, questione complessa e suscettibile di presentarsi nella realtà concreta con aspetti e peculiarità diverse a seconda dello specifico contesto di riferimento. Pertanto, essa non può ritenersi pienamente risolta con la previsione - pur doverosa ma di per sé non esaustiva - di un divieto generale ad applicazione nazionale. È, infatti, necessario riconoscere in capo al singolo ente locale la facoltà di adottare i provvedimenti idonei a modulare il precetto sulla base delle specificità della realtà territoriale di riferimento.
Il disegno di legge si compone di sette articoli.
L’articolo 1 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l’integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle vittime delle condotte di cui agli articoli 600-bis c.p. (prostituzione minorile) e di quelle contemplate dagli articoli 600-octies (prostituzione coattiva) e 600-nonies (induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione) introdotti nel codice penale dal presente disegno di legge. Viene stabilito che tali interventi siano finanziati con le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, integrative del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 12 della legge n. 228/2003. Le modalità di riparto delle suddette somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vengono stabilite dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 281/1997.
L’articolo 2, nel sancire il divieto - punito anche relativamente al cliente con sanzione amministrativa pecuniaria - dell’esercizio dell’attività di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si dispone che i comuni – sentiti enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli- possano stabilire le modalità e i criteri per l’esercizio nell’ambito del proprio territorio dell’attività di prostituzione, individuando, in particolare, i luoghi idonei a consentire l’esercizio di tale attività in condizione di riservatezza, eventualmente prevedendone modalità di utilizzo e orari. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile. concerne gli interventi in sede locale, prevedendo che, al fine di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, violenza o di tensione sociale, i comuni promuovano forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno della prostituzione coattiva o della tutela dei soggetti deboli e conseguentemente adottino .le misure necessarie. In relazione alla possibilità riconosciuta ai suddetti enti locali di adottare, a seguito della loro rilevante attività di mediazione sociale consacrata nella disposizione in esame, le misure necessarie a circoscrivere la sfera di operatività del divieto, si evidenzia come per il principio di tipicità degli atti amministrativi la presente previsione non attribuisce ai comuni nuovi poteri. Essi infatti possono adottare soltanto quei provvedimenti espressamente contemplati dalle vigenti disposizioni normative e che costituiscono estrinsecazione di poteri ad essi già attribuiti dall’ordinamento giuridico.
L’articolo 3 introduce modifiche al codice penale, da un lato disciplinando, in maniera più puntuale, alcune fattispecie già previste e autonomamente punite, dall’altro enucleando nuove ipotesi di reato.
La scelta di ricondurre nell’alveo codicistico la disciplina sanzionatoria della prostituzione appare in linea con la tendenza alla ricodificazione che caratterizza la legislazione degli ultima anni (si pensi all’emanazione dei vari testi unici, nonché ai lavori delle varie Commissioni istituite per la riforma del Codice Penale).
Sotto un profilo sistematico, si è optato di inserire le nuove disposizioni nell’ambito dei reati contro la «personalità individuale». La collocazione prescelta – oltre a presentare evidenti profili di simmetria con la prostituzione minorile, sembra la più idonea a evidenziare, anche sotto il profilo simbolico, il bene giuridico protetto da tale reato, che offende il complesso di situazioni giuridiche soggettive (lo status libertatis, appunto) riconducibile alla nozione di «personalità individuale» sottesa alla sezione codicistica in esame, che già prevede ipotesi criminose anche più gravi, quali i delitti di schiavitù e di sfruttamento a fini sessuali dei minori degli anni diciotto. Tale collocazione sistematica contribuisce inoltre a chiarire meglio la natura personalistica del bene giuridico protetto, diversamente da quanto ritenuto in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 3 e 4 della legge Merlin. Anche recentemente infatti, il bene giuridico tutelato da tali norme è stato individuato nella pubblica moralità e nel buon costume (ex multis, cfr. Cass., III, sent. N. 18854 del 22 aprile 2003).
Le evidenti affinità con la fattispecie di prostituzione minorile hanno reso necessario un intervento di lifting normativo anche a tale disposizione. La lettera b), infatti, amplia la sfera di previsione dell’articolo 600-bis c.p., punendo oltre alla condotta di induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione minorile, anche la condotta di chi gestisce, organizza, controlla la stessa o altrimenti ne trae profitto. Viene, inoltre, introdotta la fattispecie di reclutamento di minori per l’esercizio della prostituzione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione COE sulla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottata il 12 luglio 2007.
Al comma secondo, si sono operate due modifiche. Con la prima si è elevato il limite massimo edittale a quattro anni, consentendo così l’arresto facoltativo in flagranza e l’emissione di misure cautelari custodiali. Si è inoltre precisato, anche in ossequio alla suddetta Convenzione COE sulla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, che il reato sussiste anche quando il corrispettivo per la prestazione sessuale viene solo “promesso”.
Per quel che concerne il trattamento sanzionatorio viene prevista, nel successivo comma terzo, un’aggravante ad effetto speciale relativa ai casi in cui la vittima sia persona minore degli anni sedici, in relazione alla quale viene escluso il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti. Si prevede, poi, il regime speciale di calcolo delle variazioni di pena dovute al concorso di possibili attenuanti, secondo cui le diminuzioni operano non già sulla pena base ma su quella risultante dall’applicazione dell’aggravante.
La lettera c), previa abrogazione dei reati previsti dalla legge Merlin, introduce nuove fattispecie delittuose in materia di prostituzione. La scelta delle cornici sanzionatorie corre lungo un duplice binario. Da un lato si è avvertita la necessità di adeguare il carico sanzionatorio al principio di “proporzionalità” della pena, prevedendo sanzioni differenziate in ragione del diverso grado di offesa dei reati (oggi tutti puniti in modo indistinto). Dall’altro, si è optato per limitare parzialmente l’area del penalmente rilevante, espungendo talune norme di incerta applicazione (il mero favoreggiamento senza fine di lucro) ovvero desuete in quanto superate dalla legislazione successiva. Il testo prevede quindi due distinte fattispecie criminose: la prostituzione coattiva (600-octies), il reclutamento, l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione (600-nvies). A quest’ultima fattispecie viene parificata quoad poenam l’attività (dolosa) di chi ha la proprietà o la gestione di locali ove si esercita la prostituzione.
Si prevedono poi (articolo 600-decies, comma 1) una serie di aggravanti, in larga parte mutuate dall’articolo 4 della legge 75/58. Al comma 2, inoltre, si prevede l’applicazione della pena più grave di cui all’articolo 600-bis nei confronti dei soggetti che hanno la proprietà, l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo di locali aperti al pubblico nei quali si esercita la prostituzione, qualora tra le persone che esercitano tale attività vi siano minori degli anni diciotto.
Quanto al reato di partecipazione in associazioni nazionali o estere, che non viene riprodotto, si prevede, alla lettera a) dell’articolo 3 - che introduce all’art. 416 c.p. un ulteriore comma- un’autonoma aggravante speciale del delitto di associazione a delinquere, finalizzata a commettere delitti di prostituzione, mentre per le associazioni estere troverà applicazione l’aggravante dell’articolo 4 della legge n. 146/2006 sul crimine organizzato transnazionale.
Si prevedono poi delle circostanze attenuanti speciali volte a incentivare particolari forme di ravvedimento operoso. L’articolo 600-undecies stabilisce infatti che la pena per i delitti di cui alla Sezione del codice in argomento è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. Ai sensi del comma 2, la stessa diminuzione si applica nei confronti dell’autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà. Il comma 3 precisa che in caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.
L’articolo 600-duodecies, che sostituisce integralmente l’articolo 600-septies (contestualmente abrogato dalla lettera g) dell’articolo 3, introduce nuove sanzioni accessorie di tipo interdittivo per i delitti di schiavitù, sfruttamento sessuale di minori (pedopornografia), prostituzione minorile nonché la confisca, anche per equivalente, dei beni costituenti prodotto, prezzo o profitto di tali reati, finalizzata a contrastare, anche sotto il profilo patrimoniale, la “pericolosità reale” delle organizzazioni criminali, o comunque di soggetti che traggono dai proventi dell’altrui prostituzione la forza per penetrare in profondità le maglie del tessuto sociale. La devoluzione dei proventi della confisca al Fondo per la prevenzione e la tutela delle vittime per la prostituzione coattiva è lo strumento attraverso il quale viene consentito la destinazione sociale di tali beni, nella prospettiva quindi di una risposta sanzionatoria capace di garantire in primo luogo la reintegrazione del bene giuridico leso dal reato.
La lettera f) dell’articolo 3 estende inoltre ai delitti di prostituzione coattiva, induzione e sfruttamento della prostituzione, nonché ai delitti di schiavitù e tratta, l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 734-bis c.p., volta a tutelare la privacy e l’immagine della persona offesa da delitti di particolare gravità, quali quelli contro la personalità individuale e la libertà personale. Si prevede, infine, l’inescusabilità dell’ignoranza della età inferiore ad anni sedici della vittima per i principali delitti contro la personalità individuale. A tal proposito, si è ritenuto opportuno mantenere l’inciso “salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”, sebbene a tale risultato si sarebbe comunque potuti pervenire in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata della nroma. Ed infatti, la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 322/2007, pronuncia resa con riferimento all’art. 609-sexies) ha precisato in modo sufficientemente chiaro che il principio della valenza scusante dell’ignoranza inevitabile è immanente all’ordinamento penale, in quanto esplicazione diretta del principio di personalità dell’illecito penale sancito dall’articolo 27 Cost..
Il comma 2 dell’articolo 3 introduce inoltre alcune modifiche al d.lgs. 231/2001, prevedendo l’estensione, anche ai casi di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione, delle ipotesi di responsabilità da reato della persona giuridica. L’efficacia preventiva (generale e speciale) delle sanzioni previste da tale decreto, la loro idoneità a contrastare e prevenire anche quelle forme di criminalità che spesso si avvalgono della copertura di enti o persone giuridiche per compiere reati di notevole gravità, inducono quindi ad estendere la disciplina prevista dall’art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 anche ai delitti sopra richiamati.

L’articolo 4 prevede talune cause di non punibilità, modulate sulla giurisprudenza consolidata, relativa alle condotte collaterali all’esercizio dell’attività di prostituzione, prive di disvalore penale in quanto scevre da ogni finalità di sfruttamento. In tal senso, si prevede in particolare la non punibilità per il proprietario dell’immobile concesso in locazione, comodato, uso, usufrutto o abitazione a persona che vi eserciti la prostituzione in forma individuale, purché l’eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all’esercizio dell’attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi. E’ di tutta evidenza la ratio di tale scriminante in considerazione dell’assenza di disvalore penale delle condotte descritte, scevre da finalità lucrative e da comportamenti legati allo sfruttamento della prostituzione. Si esclude inoltre la punibilità dell’attività di reciproca assistenza prestata senza fini di lucro tra persone che praticano la prostituzione. Parimenti si esclude la punibilità di chi eserciti la prostituzione in luoghi di privata dimora di cui abbia la legittima disponibilità, anche qualora ospiti altre persone, nel numero massimo di tre, dedite alla medesima attività, senza che né intermediari né alcuna delle persone conviventi tragga profitto dall’attività delle altre.

L’articolo 5 apporta modifiche al codice di procedura penale, coordinando la legislazione previgente con i nuovi delitti introdotti.
Il comma 1, lettera a), attribuisce alle procure distrettuali la competenza in ordine ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 600-octies, 600-novies e 600-decies, così da potenziarne il coordinamento con le indagini in materia di trafficking e smuggling, spesso correlati ai delitti in esame.
La lettera b) prevede l’estensione dell’arresto obbligatorio in flagranza anche per il nuovo delitto di prostituzione coattiva, introdotto dal presente disegno di legge. Tale previsione si spiega in considerazione del fatto che la maggior parte di questi reati è di difficile accertamento, anche e soprattutto, a causa dell’impossibilità di procedere all’arresto in flagranza da parte degli organi investigativi.
La lettera c) estende, poi, ai delitti di prostituzione coattiva e a tutte le fattispecie di prostituzione minorile, il divieto di patteggiamento già previsto per la pornografia minorile e per i delitti di sfruttamento sessuale di minori.

L’articolo 6 abroga l’articolo 3, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), commi secondo e terzo e l’articolo 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75. Restano in vigore le previsioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo 3 che sanzionano le fattispecie connesse all’esercizio delle case di prostituzione vietate ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 della legge Merlin. Lo stesso articolo 6 introduce, infine, una disposizione transitoria al fine di adeguare l’ordinamento giuridico italiano alle modifiche apportate al codice penale dal presente disegno di legge. In particolare, si prevede che quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni della legge Merlin abrogate dal comma 1 del presente articolo, il richiamo si intende effettuato ai “nuovi” articoli 600–octies e 600-nonies.
L’articolo 7 riguarda infine l’entrata in vigore della normativa in argomento.

Articolo 1
(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale)

1. Fermi restando i programmi previsti dall’articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l’integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dall’articolo 3, comma primo, lettere b) e f) o di quelle che manifestino la volontà di abbandonare l’esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell’art. 18 del suddetto Testo Unico.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 12 legge 11 agosto 2003, n. 228 è integrato con le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10 della presente legge, della multa di cui agli articoli 600-octies, 600-nonies del codice penale, delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c-bis, dell’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, nonché dai proventi della confisca disposta ai sensi del comma quarto dell’articolo 600-duodecies del codice penale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati esclusivamente con le somme integrative di cui al comma 2.
4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità di concerto stabilisce annualmente previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle somme integrative di cui al comma 2.

Articolo 2

(Esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. L’esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico diversi da quelli di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 euro a 6000 euro.

2. Chiunque in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico diversi da quelli di cui al comma 3 solleciti o richieda prestazioni sessuali in cambio di remunerazione o promessa di remunerazione è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 1000 euro a 6000 euro.

3. I comuni – sentiti enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli- possono stabilire le modalità e i criteri per l’esercizio nell’ambito del proprio territorio dell’attività di prostituzione, individuando, in particolare, i luoghi pubblici idonei a consentire l’esercizio di tale attività in condizione di riservatezza, eventualmente prevedendone modalità di utilizzo e orari. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile.

Articolo 3
(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 416 del codice penale, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies, 600-nonies si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
b) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applicano le pene della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;
c) dopo l’articolo 600-septies, sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-octies - (Prostituzione coattiva)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 600-novies - (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l’altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto
3) ha la proprietà, l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
La medesima pena si applica a chi, avendo l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l’esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all’interno dei locali.
Art. 600-decies – (Circostanze aggravanti)
Le pene per i reati per i reati di cui agli articoli 600-octies e 600-novies sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:
1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;
2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;
3) dall’ascendente, dall’affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;
4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d’impiego;
5) da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni;
6) nei confronti di tre o più persone.
Nei casi previsti dall’articolo 600-novies, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all’articolo 600-bis.
Articolo 600-undecies – (Circostanza attenuante)
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.
In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.
Articolo 600-duodecies– (Pene accessorie)
Alla condanna o alla applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al comma 1, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all’articolo 600-nonies, primo comma, lettera c), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l’esercizio, il controllo, la direzione o l’amministrazione. E’ in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell’esercizio.
Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
d) l’articolo 600-septies è abrogato;
e) dopo l’articolo 604 è inserito il seguente:
«Art. 604-bis. - (Ignoranza dell’età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona, salvo che si tratti di errore inevitabile».
f) all’articolo 734-bis, dopo le parole: «previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600, », e dopo le parole: «600-quinquies», sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-nonies, 601, 602».

2. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-octies e 600-nonies del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»; al comma 2, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

Articolo 4
(Esercizio della prostituzione in luoghi di privata dimora e cause di non punibilità)

1. Non è punibile chi eserciti la prostituzione utilizzando una privata dimora di cui abbia la legittima disponibilità.

2. Non è punibile chi, esercitando la prostituzione nei modi di cui al comma 1, ospiti altre persone, nel numero massimo di tre, dedite alla medesima attività, senza che né intermediari né alcuna delle persone conviventi tragga profitto dall’attività delle altre.

3. Non è consentita nelle dimore di cui al comma 1 la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.

4. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la prostituzione, sempre che l’eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all’esercizio dell’attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.
5. Non è punibile l’attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.

Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 3-bis, le parole: «sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;
b) all’articolo 380, comma 2, lettera d), le parole da: «e delitto di iniziative», fino a: «600-quinquies del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies e delitto di prostituzione coattiva di cui all’articolo 600-octies del codice penale»;
c) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis», e dopo le parole: «600-quinquies» aggiungere le seguenti: «600-octies»;

Art. 6

(Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Gli articoli 3, primo comma limitatamente ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), secondo e terzo comma, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.
Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600–octies e 600-nonies, come introdotti nel codice penale dalla presente legge.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

tag

Leave a Reply